Quando è obbligatorio nominare il consulente ADR?

Nomina del consulente ADR

L’obbligo di nominare il consulente ADR per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, coinvolge ciascuna impresa la cui attività comporta spedizione o trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti.

L’intero processo regolato dall’accordo ADR prevede che siano 7 i soggetti che sono tenuti a rispettare obblighi e responsabilità elencate nell’ADR e pertanto devono dotarsi del consulente ADR in materia di trasporto di merci pericolose, si parte dallo speditore per poi toccare tutta la filiera del trasporto delle merci pericolose che si conclude con il destinatario.

Entrando nello specifico, le figure che sono tenute a rispettare l’ADR sono:

  • Lo Speditore: l’impresa che spedisce per conto proprio o conto terzi le merci pericolose.
  • L’Imballatore: l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
  • Il Riempitore: l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria, o un veicolo, o un grande container o un piccolo container.
  • Il Caricatore: l’impresa che carica merci pericolose imballate, cisterne o altri contenitori, su un veicolo.
  • Il Trasportatore: l’impresa che esegue il trasporto delle merci pericolose.
  • Il Destinatario: il soggetto terzo designato, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’atto della consegna.
  • Lo Scaricatore: l’impresa che rimuove un container o una cisterna riempita con merci pericolose, più in generale colui che scarica le merci pericolose da qualunque mezzo di trasporto

L’obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 ADR, come di seguito riportato:

1.8.3 Consulente per la sicurezza

 1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a.     le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

b. che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

1.6.1.44

Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

Quindi, la nomina del Consulente A.D.R. è prevista per le aziende che ricoprono il ruolo di “Speditore”, “Trasportatore”, “Imballatore”, “Caricatore”, “Riempitore” e “Scaricatore”.

Il termine “Spedizione” in 1.8.3.1 A.D.R. è stato introdotto dall’edizione 2019 dell’Accordo. Tale termine non era incluso nelle precedenti edizioni. L’obbligo di nomina del Consulente per lo “Speditore” è stato dunque introdotto dall’A.D.R. 2019. Tenuto conto del forte impatto della nuova disposizione, il legislatore ha previsto quattro anni di periodo transitorio, pertanto, l’obbligo di nomina ( vedi  1.6.1.44 )  scatta formalmente dal 1 gennaio 2023

I termini “trasporto”, “carico”, “imballaggio”, “riempimento” e “scarico” erano già presenti nelle edizioni precedenti all’A.D.R. 2019 pertanto per tali soggetti non sono stati introdotti nuovi obblighi.

Perché la nomina del Consulente ADR diventa obbligatoria per tutti?

La sezione 1.8.3.2. a) dell’ADR 2021 prevede che lo “speditore” possa essere esentato dalla nomina del Consulente ADR solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione secondo 1.1.3.6., 3.3, 3.4 e 3.5.

Nell 1.8.3.2. a) non viene citata l’operazione di “spedizione” e pertanto lo “speditore” deve nominare il Consulente ADR se effettua spedizioni occasionali di merci pericolose oltre i limiti di esenzione. Non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal DM 04.07.2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3volte/mese di quantitativi non superiori a 180 ton/anno di merci o rifiuti poco pericolosi.

Per esplicitare con un esempio: una sola spedizione annua di un IBC flessibile ( cd Big bag ) contenente 1100 Kg di una merce/rifiuto classificato UN 3077 (è stato superato il limite dei 1000 Kg di esenzione secondo 1.1.3.6.ADR) comporta l’obbligo di nomina del Consulente A.D.R. per lo speditore.

Cosa prevede la normativa di settore in Italia riguardo le esenzioni dalla nomina del consulente ADR?

Le leggi nazionali di recepimento dell’Accordo ADR prevedono la nomina del Consulente per gli operatori menzionati in precedenza e coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose.
Il DLgs n. 40/2000 prevede nelle sue disposizioni attuative le condizioni alle quali le imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.
Di seguito il campo di applicazione e le esenzioni previste dal suddetto decreto legislativo 4.02.2000 n. 40:

  • Art. 2. Campo di applicazione
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
    b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell’Unione europea.
  • Art 6. Sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente:
    a) le imprese esercenti le attività di cui all’articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell’allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell’impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi

Dalla puntuale lettura di quanto sopra emerge che le esenzioni nazionali – previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 – sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “trasportatore”, “caricatore” e “scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.

L’autorità competente italiana non ha previsto esenzioni applicabili alla figura dello “speditore” di merci/rifiuti pericolosi.

CONCLUSIONI

Oltre alle imprese già soggette ad obbligo di nomina per gestione di spedizioni in pieno regime di ADR, dovranno nominare un Consulente A.D.R. entro il 31/12/2022 anche le imprese che:

  •  Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo 1.1.3.6 ADR
  • Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 ADR (esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali)
  • Spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate

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