ll trasporto di merci pericolose su strada è normato e regolato dall’accordo europeo ADR, firmato ancora nel 1957 a Ginevra e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 agosto 1962.
ADR acronimo di Accord Dangereuses Route, sintesi di “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” ovvero “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose”.
In Italia, come in altri Stati, nel passato coesisteva un doppio sistema normativo: l’ADR per i trasporti internazionali e norme interne per i trasporti nazionali, fino a quando l’Unione Europea con Direttiva 94/55/CEE del 21.11.1994 ha reso obbligatoria dal 1° gennaio 1997, l’applicazione delle norme contenute negli allegati all’accordo ADR anche ai trasporti interni ai singoli Stati. Gli emendamenti biennali all’ADR, da allora, formano oggetto di direttiva comunitaria che viene recepita nell’ordinamento italiano con decreto ministeriale.
Le eventuali norme interne allo Stato sono applicabili solo qualora non contrastino con l’accordo ADR.
Si tratta di un insieme di norme tecniche, sottoscritte a livello internazionale e aggiornate appunto ogni due anni (per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto) volte a prevenire i rischi legati alle azioni di carico, scarico e trasporto di sostanze e oggetti pericolosi coinvolgendo tutta la filiera interessata, dallo speditore allo scaricatore di queste merci.
L’aggiornamento è a cura del WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods) dove sono rappresentati con i loro esperti tutti gli stati (Parti contraenti) che hanno sottoscritto l’Accordo.
Sono parti contraenti, oltre agli stati membri dell’Unione Europea, anche altri stati europei (come Norvegia, Federazione Russa, Serbia, Svizzera, ecc.) e non europei (come Tunisia).
L’ADR regola il trasporto su strada, mentre altri regolamenti si occupano di gestire il trasporto di sostanze pericolose:
- RID per il trasporto ferroviario
- ADN per il trasporto per vie navigabili interne
- Codice IMDG per il trasporto marittimo
- Istruzioni tecniche dell’ICAO per il trasporto aereo
Accordo ADR: cos’è e quali tematiche affronta
L’accordo ADR si compone di 17 articoli e 2 allegati (A e B): questi ultimi, nello specifico, contengono le disposizioni a cui attenersi per il trasporto delle merci pericolose.
La sezione 1.1.2 (campo d’applicazione) definisce i contenuti dell’allegato A (costituito dalle parti da 1 a 7):
a) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è proibito;
b) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:
- la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione e i relativi metodi di prova;
- l’utilizzazione degli imballaggi (compreso l’imballaggio in comune);
- l’utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);
- le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l’etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);
- le disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;
- l’utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).
L’allegato A contiene inoltre alcune disposizioni che concernono l’allegato B o ambedue gli allegati A e B, come di seguito indicato:
- Struttura
- Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto
- Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto
- Applicabilità di altre regolamentazioni
- Trasporto inoltrato con modalità diversa dal trasporto su strada
- Definizioni e unità di misura
- Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose
- Obblighi di sicurezza degli operatori
- Deroghe
- Misure transitorie
- Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza
- Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti
- Disposizioni concernenti la security
- Generalità
- Applicazione delle disposizioni delle parti 8 e 9 a singole materie od oggetti
L’allegato B (costituito dalle parti 8 e 9) contiene, invece, le disposizioni concernenti la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli approvati per il trasporto di merci pericolose:
- disposizioni concernenti gli equipaggi, l’equipaggiamento, l’esercizio dei veicoli e la documentazione;
- Disposizioni concernenti la costruzione e l’approvazione dei veicoli.
La più recente è la versione 2021 dell’ADR.