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TARI: DEVONO ESSERE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE LE AREE NELLE QUALI SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI

27/09/2016
Con sentenza della Corte di Cassazione  13 maggio 2016 n. 9858  è stato confermato il principio per il quale non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti (TARI)  i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali e non  rifiuti urbani.

Il gestore Publiambiente SpA  aveva proposto appello  per conto del Comune di Lamporecchio  opponendosi alla decisione dei giudici della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva accolto  il ricorso promosso da una falegnameria ( Corti e Landini snc ) che sosteneva di non dover pagare  la “quota variabile” TIA (ora TARI)  perché nelle superfici destinate alla produzione venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed al cui smaltimento aveva provveduto a  proprie spese attraverso ditte specializzate.

Il ricorso della Publiambiente  SpA è stato respinto dalla Suprema Corte  dopo aver esaminato i documenti inerenti gli smaltimenti effettuati dalla falegnameria , confermando l’esclusione  dalla TIA  dei locali adibiti alla produzione in cui si determinano , quindi, rifiuti speciali.