27/09/2016
Con sentenza della Corte di Cassazione 13 maggio 2016 n. 9858 è stato confermato il principio per il quale non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti (TARI) i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali e non rifiuti urbani.
Il gestore Publiambiente SpA aveva proposto appello per conto del Comune di Lamporecchio opponendosi alla decisione dei giudici della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva accolto il ricorso promosso da una falegnameria ( Corti e Landini snc ) che sosteneva di non dover pagare la “quota variabile” TIA (ora TARI) perché nelle superfici destinate alla produzione venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed al cui smaltimento aveva provveduto a proprie spese attraverso ditte specializzate.
Il ricorso della Publiambiente SpA è stato respinto dalla Suprema Corte dopo aver esaminato i documenti inerenti gli smaltimenti effettuati dalla falegnameria , confermando l’esclusione dalla TIA dei locali adibiti alla produzione in cui si determinano , quindi, rifiuti speciali.