27/09/2016
La Corte di Cassazione con sentenza 18 luglio 2016 n. 30380 ha sancito che il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all’art. 193 del DLgs n. 152/06 (TUA) , compilato con dati falsi , non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico poiché è un documento recante una mera attestazione del privato , avente dunque natura prettamente dichiarativa con la conseguenza che , a differenza di ciò che avviene per la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto , non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dal DLgs n. 152/06 art 258 , con richiamo all’art. 483 C.P.
Il caso specifico si riferisce ad un trasporto senza autorizzazione effettuato nella Regione Marche di circa 9000 Kg di lastre in cemento- amianto ( eternit ) facenti parte della copertura di un capannone con formulario risultato contraffatto – ovvero riportante dati falsi riguardanti il produttore il trasportatore e mezzo di trasporto – allo scopo di smaltire illecitamente il medesimo rifiuto in luogo rimasto sconosciuto.
Alla luce di quanto su esposto l’imputato è stato condannato ex art 256 DLgs n. 152/06 per trasporto abusivo e non anche per falso ideologico.

