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RACCOLTA, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE PRODOTTI ESPLODENTI: NUOVE REGOLE

26/07/2016
Il DM  12 maggio 2016 n. 101 (GU  14 giugno 2016 n. 137) , in vigore dal 14 giugno 2016 ,  “Regolamento recante l’individuazione delel modalità di raccolta , di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione dei pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’articolo  34 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123”,  prevede l’obbligo per fabbricanti e importatori  di assicurare il ritiro e il trasporto fino agli impianti di termodistruzione  degli articoli restituiti dagli utilizzatori e dei rifiuti da pirotecnici.
In capo ai distributori  vi è l’obbligo  di raccogliere gratuitamente gli articoli inutilizzati, scaduti e non più utilizzabili e i rifiuti derivanti dal loro utilizzo.
Essi sono depositati all’interno di contenitori idonei a conservarne l’integrità anche durante le successive fasi di trasporto presso gli impianti di smaltimento.
Vengono definite le caratteristiche tecniche del deposito preliminare  alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita.
Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto presso gli impianti  di termodistruzione  è effettuato ogni 3 mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso , la durata del deposito non può superare un anno.
Deve essere tenuto uno schedario numerato progressivamente dal quale risultino l’indirizzo e i dati identificativi del consumatore  che conferisce l’articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Se si tratta di articoli scaduti deve essere indicata la data di scadenza e il numero di registrazione.

 

Gli articoli pirotecnici  non di uso professionale che siano stati esplosi secondo le modalità indicate nell’etichetta ( residui inerti)  ,  generati dall’accensione di fuochi d’artificio all’interno dei nuclei domestici  e quelli giacenti sulle strade  e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litoranei costieri,  si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui  alla Parte IV del  DLgs n. 152/06