SISTRI

SISTRI: PUBBLICATO IL NUOVO TESTO UNICO

26/07/2016
E’ stato pubblicato nella GU n. 120 del 24 maggio 2016  il Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 “Regolamento recante disposizioni  relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis c. 4-bis del DLgs n. 152/06”. E’ entrato in vigore il 08 giugno 2016.

Nella Sezione Manuali e Guide del sito www.sistri.it sono disponibili i seguenti documenti:

  • Manuale Operativo SISTRI ( ver. 1.0 del 07 giugno 2016)
  • Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda (ver. 1.0 del 07 giugno 2016)

Il nuovo Testo Unico Sistri sostituisce  il DM n. 52 del 18/02/2011 ricalcandone sostanzialmente l ‘architettura e la disciplina. Poche sono le novità in esso contenute , ne vediamo alcune delle più significative:
– definizione di delegato  che è il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione aziendale  è eventualmente delegato dall’Ente o impresa all’utilizzo del sistema. La delega non è obbligatoria potendo tale  ruolo essere svolto dal titolare dell’impresa ;  nel caso di delega, quindi, questa deve essere espressa e risultare  per iscritto.
– definizione di dispositivo  che è  il dispositivo elettronico  per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB , il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito , dispositivo black box , nonché il dispositivo  USB per l’interoperabilità.
Come era stato annunciato, era auspicabile una modifica hardware del SISTRI che , forse, si avrà  nella disciplina transitoria prevista dal Regolamento.
– definizione di unità locale che  è qualsiasi sede , impianto o insieme delle unità operative , nelle  quali l’operatore esercita stabilmente una o  più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l’obbligo o la facoltà di adesione al SISTRI.
– definizione di unità operativa che è  il reparto, l’impianto o lo stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente  originati  rifiuti.

Il Regolamento demanda a uno o più decreti  del MATTM   per la definizione delle procedure operative necessarie per l’accesso al SISTRI,  l’inserimento e la trasmissione dei dati,  la revisione dei contributi   a carico dei soggetti che aderiscono al sistema su base volontaria,  eventuali procedure speciali ,  le modalità con le quali sono rese disponibili le informazioni contenute nel SISTRI ai soggetti competenti all’accertamento degli illeciti ambientali.

I processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI  sono gestiti dall’ Arma dei carabinieri.

Circa l’obbligo di adesione al SISTRI, all’art.  4 c. 2 lett. a) viene  introdotta l’obbligatorietà di iscrizione delle imprese o degli  Enti che trasportano  i  rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo  Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis , solo quando obbligati ad aderire come produttori.

Riguardo alla semplificazione si segnala che il nuovo regolamento non prevede più per i produttori ed i trasportatori di rifiuti pericolosi il termine rispettivamente di 4  e di 2 ore antecedenti alla movimentazione del rifiuto per l’invio dei dati al sistema.

Nonostante il nuovo regolamento non presenti significative novità, in esso è prevista una norma che potrebbe ridefinire  completamente il sistema ( art. 23 c. 3 ) nel modo seguente:

 

  • La razionalizzazione  e la semplificazione del sistema, attraverso l’abbandono dei dispositivi di cui all’art. 1 c.1 lett. d)  del presente decreto  e l’individuazione di strumenti idonei  a garantire l’efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti , nel rispetto di quanto previsto dalal direttiva 2008/98/CE  e dal DLgs n. 152/06;
  • La tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con la compilazione   in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati,  nonché  la generazione automatica del modello unico di dichiarazione  di cui alla legge n. 70/94 , ai fini della  de materializzazione della corrispondente documentazione;
  • La semplificazione degli obblighi informativi alle imprese atraverso l’interazione e il coordinamento con banche dati  in uso alla P.A. , garantendo, per quanto possibile, l’acquisizione automatica  dele informazioni disponibili;
  • La garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
  • La sostenibilità dei costi;
  • La messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione alle imprese .

Sempre all’art. 23 c.4  si rimanda a successivo decreto per la disciplina dei termini e modalità per la sospensione degli  obblighi di installazione e di utilizzo delle black box ed eventualmente anche  dei dispositivi USB ad esse collegati. Con medesimo decreto è disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei  trasportatori.

E’ utile ricordare che fino al 31/12/2016  continua  la vigenza del cd. “doppio binario”.