26/07/2016
E’ stato pubblicato nella GU n. 120 del 24 maggio 2016 il Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis c. 4-bis del DLgs n. 152/06”. E’ entrato in vigore il 08 giugno 2016.
Nella Sezione Manuali e Guide del sito www.sistri.it sono disponibili i seguenti documenti:
- Manuale Operativo SISTRI ( ver. 1.0 del 07 giugno 2016)
- Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda (ver. 1.0 del 07 giugno 2016)
Il nuovo Testo Unico Sistri sostituisce il DM n. 52 del 18/02/2011 ricalcandone sostanzialmente l ‘architettura e la disciplina. Poche sono le novità in esso contenute , ne vediamo alcune delle più significative:
– definizione di delegato che è il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione aziendale è eventualmente delegato dall’Ente o impresa all’utilizzo del sistema. La delega non è obbligatoria potendo tale ruolo essere svolto dal titolare dell’impresa ; nel caso di delega, quindi, questa deve essere espressa e risultare per iscritto.
– definizione di dispositivo che è il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB , il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito , dispositivo black box , nonché il dispositivo USB per l’interoperabilità.
Come era stato annunciato, era auspicabile una modifica hardware del SISTRI che , forse, si avrà nella disciplina transitoria prevista dal Regolamento.
– definizione di unità locale che è qualsiasi sede , impianto o insieme delle unità operative , nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l’obbligo o la facoltà di adesione al SISTRI.
– definizione di unità operativa che è il reparto, l’impianto o lo stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
Il Regolamento demanda a uno o più decreti del MATTM per la definizione delle procedure operative necessarie per l’accesso al SISTRI, l’inserimento e la trasmissione dei dati, la revisione dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al sistema su base volontaria, eventuali procedure speciali , le modalità con le quali sono rese disponibili le informazioni contenute nel SISTRI ai soggetti competenti all’accertamento degli illeciti ambientali.
I processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI sono gestiti dall’ Arma dei carabinieri.
Circa l’obbligo di adesione al SISTRI, all’art. 4 c. 2 lett. a) viene introdotta l’obbligatorietà di iscrizione delle imprese o degli Enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis , solo quando obbligati ad aderire come produttori.
Riguardo alla semplificazione si segnala che il nuovo regolamento non prevede più per i produttori ed i trasportatori di rifiuti pericolosi il termine rispettivamente di 4 e di 2 ore antecedenti alla movimentazione del rifiuto per l’invio dei dati al sistema.
Nonostante il nuovo regolamento non presenti significative novità, in esso è prevista una norma che potrebbe ridefinire completamente il sistema ( art. 23 c. 3 ) nel modo seguente:
- La razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l’abbandono dei dispositivi di cui all’art. 1 c.1 lett. d) del presente decreto e l’individuazione di strumenti idonei a garantire l’efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti , nel rispetto di quanto previsto dalal direttiva 2008/98/CE e dal DLgs n. 152/06;
- La tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con la compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge n. 70/94 , ai fini della de materializzazione della corrispondente documentazione;
- La semplificazione degli obblighi informativi alle imprese atraverso l’interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla P.A. , garantendo, per quanto possibile, l’acquisizione automatica dele informazioni disponibili;
- La garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
- La sostenibilità dei costi;
- La messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione alle imprese .
Sempre all’art. 23 c.4 si rimanda a successivo decreto per la disciplina dei termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati. Con medesimo decreto è disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
E’ utile ricordare che fino al 31/12/2016 continua la vigenza del cd. “doppio binario”.