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ADR: FIRMATO DALL’ITALIA ACCORDO MULTILATERALE M287 SUL TRASPORTO DEI RIFIUTI

26/07/2016
Il 10/06/2016 anche l’autorità italiana ha firmato l’Accordo Multilaterale M287  per la raccolta e  il trasporto “in deroga” di alcune tipologie di rifiuti  contenenti sostanze pericolose. L’Accordo M287  riprende l’Accordo M222 scaduto lo scorso 01 agosto 2015 ed è valido fino al  01 agosto 2020; è applicabile ai trasporti nazionali  ed ai trasporti internazionali verso uno degli altri paesi che lo hanno sottoscritto , ad oggi Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
L’Accordo non si  applica al trasporto di rifiuti della classe 1 (materie e oggetti esplosivi) , della classe 6.2 ( materie infettanti) e della classe 7  (materiale radioattivo).
Di seguito riportiamo alcune semplificazioni  previste dall’Accordo M287:
Punto 2. Classificazione
E’ prevista la possibilità di utilizzare la classificazione semplificata   anche per i rifiuti generatori di aerosol (UN1950)  e per le sostanze liquide, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
Nel caso di mescolanza erronea  di un rifiuto ad un altro con diverse classificazioni , tale aggiunta può non essere presa in considerazione purchè non sia prevista nessuna reazione pericolosa  e nessun impatto significativo sul grado di pericolo del carico totale.
I rifiuti di medicinali  sono esenti dall’ADR  anche se non sono più imballati nelle confezioni originali.
Punto 3. Imballaggio
Per i rifiuti appartenenti al Gruppo di imballaggio III  e al Gruppo di imballaggio II che sono riportati nell’allegato all’Accordo ( sono  complessivamente 20  le voci contemplate)  , si possono utilizzare imballaggi non omologati  (scaduti e non testati)   che presentano deformazioni  e ammaccature purchè  nel rispetto della sicurezza del trasporto . I rifiuti  di cui al UN 3509 costituiti da imballaggi vuoti, dismessi, non ripuliti,  possono contenere residui  che non possono essere rimossi.
Punto 4. Trasporto alla rinfusa
I rifiuti generatori di aerosol (UN 1950)   , ad eccezione di quelli che perdono o che sono molto deformati,  possono essere trasportati in veicoli chiusi o container chiusi. Purchè siano prese le precauzioni  atte a prevenire la formazione di  sovrappressioni, nonché  protezioni contro gli sversamenti  e sistemi  assorbenti adeguati , possono essere movimentati alla rinfusa ; in tal caso il carico non deve superare il limite  di sicurezza costituito dall’altezza delle sponde.
Gli imballaggi vuoti, dismessi, non ripuliti (UN3509)  possono essere trasportati alla rinfusa  con mezzi aperti o telonati , posto che tutte le altre condizioni rimangano invariate. Non è richiesta l’applicazione del marchio “pericoloso per l’ambiente”.
Punto 5. Marcatura degli imballaggi
E’ consentito di sostituire l’etichetta  di pericolo con una targa o equivalente a prescindere dalla regolarità della forma e delle dimensioni.
Non è richiesta l’applicazione del marchio “pericoloso per l’ambiente”.
Punto 6 . Documento di trasporto
Possono essere omesse alcune informazioni  sul documento di trasporto e di indicare la quantità stimata e non quella effettiva. Deve essere indicata la seguente annotazione “ Trasporto  in accordo  con i termini del 1.5.1 ADR (M287)”  e non è richiesta l’ indicazione  addizionale “ pericoloso per l’ambiente” .
Per gli imballaggi vuoti, dismessi, non ripuliti  non è necessario indicare  il numero di articolo di cui al 5.4.1.1.1 (e)
Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono essere applicate.