27/09/2016
In vigore dal 25 agosto la L. n. 154 del 28 luglio 2016 ( cd. Collegato agricolo) “Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione , razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare , nonché sanzioni in materia di pesca illegale “.
Rileva dare notizia dell’ art. 11 che stabilisce che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione al CONAI ex artt 233 e 234 DLgs n. 152/06 né al pagamento del contributo ambientale. La norma ha efficacia retroattiva.
Lo stesso art 11 modifica l’art. 261 c.1 DLgs n. 152/06 diminuendo la sanzione amministrativa a 5.000, 00 € ( prima era da 10.000 a 60.000 €) a carico dei produttori e degli utilizzatori obbligati che non si iscrivono al Conai o non adottano sistemi gestionali degli imballaggi alternativi al Consorzio CONAI ; dell’art. 12 in tema di esercizio dell’attività di manutenzione del verde ; dell’art. 41 che apporta modifiche all’art. 185 del DLgs n. 152/06 in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti. Viene sostituita la lett. f) come di seguito riportato (in grassetto le novità introdotte):
“f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. “