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DL N. 92/2015 IN VIGORE DAL 04 LUGLIO 2015. NUOVE DEFINIZIONI DI “PRODUTTORE DI RIFIUTI” , “RACCOLTA” E “DEPOSITO TEMPORANEO”

31/07/2015
Il 04 luglio 2015 il CdM  ha approvato il Decreto Legge n. 92/2015 in vigore dal 04/07/2015 “ Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio  dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” , che ha permesso   la riapertura di due siti produttivi posti sotto sequestro dalla magistratura.
Si tratta dell’ILVA di  Taranto che era stata sequestrata in seguito all’incidente mortale accaduto ad un operaio l’8 giugno scorso mentre stava misurando la temperatura della ghisa in fase di colaggio e della FINCANTIERI  di Monfalcone sequestrata  dal NOE di Udine per  gestione illecita di rifiuti.

Il DL n. 92/2015 interviene sul Testo Unico Ambientale (T.U.A.) modificando le definizioni di  “ produttore di rifiuti “ , “raccolta” e “deposito temporaneo” .
Vediamo come sono state riviste le definizioni di cui all’art. 183 c.1 del DLgs n. 152/06  (in rosso si mettono in evidenza le parti introdotte nelle  definizioni precedenti dal nuovo DL):

* lett. f) produttore di rifiuti : il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ( produttore iniziale ) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento , di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti ( nuovo produttore) .
( ndr Ovvero entra in gioco anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti ) .

* lett. o) raccolta : il prelievo dei rifiuti , compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm) , ai fini del loro trasporto in impianto di trattamento.
( ndr Si precisa quindi che il deposito è solo quello preliminare alla raccolta )

* lett bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti  o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2134 del codice civile , presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola , ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci , alle seguenti condizioni …omissis…
( ndr si dice ora che il deposito temporaneo comprende anche “ il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento “  e che per luogo di produzione si intende “l’intera area  in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti “. Cambia quindi il riferimento alla localizzazione del deposito  che sembra possa essere  esteso anche a luoghi diversi  da quelli  in cui sono ubicati i processi produttivi che  li hanno effettivamente prodotti  purchè   ci si mantenga  all’interno dell’”attività” ) .

Si attende la conversione del DL ( entro il 04 settembre 2015) con le eventuali probabili modifiche.