31/07/2015
Massima: la responsabilità dell’appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni.
Inoltre , il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio qualora l’omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza.
You are here: Home › Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, n. 29906 dd. 13/07/2015 – Lavori in quota privi di protezione – Responsabilità di un committente