15/12/2016
Il Tar del Lazio ( ordinanza 10 novembre 2016 n. 7114) rileva irregolarità nella procedura di appalto Consip per l’affidamento in concessione, in favore del Rti Almaviva-Telecom Italia, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Anche alla luce di questi ultimi fatti si può ragionevolmente ritenere che nel Milleproroghe di fine anno troveremo l’ennesima proroga SISTRI.
Di seguito il testo del provvedimento:
N. 07114/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10119/2016 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10119 del 2016, proposto da:
Exitone s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con Dedalus s.p.a. e Lutech s.p.a., mandanti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vinci e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli 59;
contro
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Guarino in Roma, piazza Borghese, 3;
nei confronti di
Almaviva s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Telecom Italia s.p.a,, ed Agriconsulting s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via P.G. Da Palestrina, 47;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento con il quale la Consip s.p.a. ha definitivamente aggiudicato la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – ID 1642 in favore del RTI costituendo tra Almaviva s.p.a. mandataria e Telecom Italia s.p.a e Agriconsulting s.p.a., mandanti, comunicato con nota prot. 19972 del 4 agosto 2016 ai sensi dell’art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;
– di ogni atto presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso con quelli impugnati, incluso il bando di gara, il documento descrittivo e la lettera di invito per quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ovvero il contratto di appalto, ove stipulato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a. e di Almaviva s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;
Considerato che, ad un primo esame, dalla documentazione di gara (in particolare il bando e la lettera di invito), sembra evincersi che l’amministrazione si sia autovincolata a procedere al calcolo dell’anomalia e alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli art. 86 e ss. del d.lgs. n.163/2006;
Considerato che, per tale aspetto, il bando non si pone in contrasto con norme imperative in quanto – sebbene l’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 escluda le concessioni di servizi dall’ambito di applicazione del previgente codice dei contratti – siffatta disposizione, al tempo stesso, non vieta alle stazioni appaltanti di richiamarlo nella disciplina di affidamento delle concessioni;
Rilevato che la commissione non ha proceduto alla verifica obbligatoria, ex art. 86, comma, 2, d.lgs. n. 163/2006;
Ritenuto pertanto che, allo stato, per il profilo testé evidenziato, il ricorso presenti apprezzabili elementi di “fumus”;
Riservata al merito la delibazione delle articolate argomentazioni di parte ricorrente volte a stigmatizzare l’operato della commissione di gara per quanto concerne l’apprezzamento delle offerte tecniche;
Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”, che non sussistano ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare la sospensione del procedimento di gara;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, respinge l’istanza cautelare.
Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 25 gennaio 2017.
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere