15/12/2016
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016 n. 47093
I fatti riguardano due lavoratori adibiti alla demolizione di un solaio al primo piano di una civile abitazione che hanno subito lesioni gravi dal crollo dello stesso dopo aver svincolato detto solaio dai muri perimetrali con martelli demolitori elettrici; nell’occasione è stato accertato che mancavano idonei dispositivi individuali di protezione quali imbracature di sicurezza ed era mancata idonea formazione dei lavoratori alle opere di demolizione, in assenza di idonee opere di rafforzamento e puntellamento del solaio e specifica previsione e programmazione nel piano operativo di sicurezza della fase di demolizione.
Il datore di lavoro ricorre per cassazione affermando di aver messo a disposizione dei lavoratori le attrezzature necessarie e indicato loro le modalità attraverso le quali avrebbero dovuto eseguire la demolizione, ma che i lavoratori, sebbene esperti, abbiano posto in essere un comportamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili imprudenze nell’esecuzione del lavoro.
Emerge dalla lettura della sentenza che i lavoratori stavano svolgendo il loro lavoro in assenza di preposto . Viene quindi ribadito quel principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenta delle evidenti criticità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente non esime preposti, dirigenti o datori di lavoro dalle loro responsabilità.
“Il sistema prevenzionistico disegnato dal legislatore è ora imperniato su un modello collaborativo che ripartisce gli obblighi tra più soggetti (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073); ciononostante, sussiste in capo al datore di lavoro un potere-dovere generale di vigilanza permanente sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche impartite ai lavoratori (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 266853; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200 che fonda tale dovere sull’art.2087 cod. civ.) che, ancorché non espressamente previsto, si ricava sia dall’art. 18 lett.f) che dall’art.19 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81. Tali norme, in sintesi, prevedono l’obbligo del datore di lavoro di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni antinfortunistiche e la funzione del preposto di vigilare sull’osservanza delle norme e delle direttive, oltre che sull’uso dei presidi di protezione, da parte dei lavoratori; con la conseguenza che, ove non vi sia un preposto, il predetto obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro.”
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