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Sentenza Corte di Cassazione sul deposito temporaneo dei rifiuti

30/06/2015
Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015 n. 11492

Rifiuti – Deposito temporaneo ex art. 183 lettera bb) DLgs n. 152/06 – categorie omogenee – Nozione – Coincidenza con classificazione CER – Sussiste – Rilevanza per gestione illecita ex art. 256 c. 1 DLgs n. 152/06 – Sussiste
Massima:  L’art. di riferimento è il 183 del DLgs n. 152/06 che disciplina il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta nel luogo di produzione degli stessi ( cd. deposito temporaneo) .

La Suprema Corte ha sancito con sentenza  19 marzo 2015 n. 11492  che : “ le categorie, comprese quelle di cui alla lettera bb) , non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’art. 184 del DLgs n. 152/06 (rifiuti urbani e speciali , pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione , precisa individuazione tecnica (connotata da apposito CER) , si che anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini” .
Nel caso di specie si trattava   di una  enorme quantità di rifiuti  composto da materie varie  rocce, scorie di cemento, bancali ,miscele bituminose,  pneumatici,  etc) ammassate alla rinfusa e  senza alcuna distinzione.
E’ stata  esclusa la tesi difensiva del deposito temporaneo , di cui all’art. 183 lett. bb) del DLgs n. 152/06 che richiede che lo stesso si effettuato (tra l’altro) per categorie omogenee , nel caso di specie non ravvisabili.
Per deposito controllato o temporaneo si intende , infatti, ogni raggruppamento di rifiuti , effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, solo quando siano presenti precise  condizioni relative alla quantità  e qualità dei  rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del  materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel DLgs n. 152/06.
In difetto, anche di uno solo dei requisiti menzionati, il deposito viene considerato:

  • deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione,  è sanzionato penalmente  dal DLgs n. 152/06 art. 256 c.1
  • messa in riserva, se il materiale  è in attesa di essere avviato a operazioni di recupero che, trattandosi di fase di gestione dei rifiuti , richiede il titolo autorizzativo  la cui mancanza integra il reato  previsto dal DLgs n. 152/06 art. 256 c.1
  • deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non siano destinati a operazioni di smaltimento o di recupero . Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da  un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di ente o impresa.

I Giudici, non ravvisando la presenza di categorie omogenee in termini di CER, hanno confermato la condanna dell’imputato per il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 c. 1 DLgs n. 152/06 , specificamente il reato di deposito preliminare di rifiuti  non autorizzato dando atto che il collocamento dei rifiuti , alla rinfusa , era prodromico ad attività di smaltimento.
In un primo momento il Tribunale aveva ipotizzato il reato di discarica abusiva ex art. 256 c. 3 DLgs n. 152/06 , poi appunto riqualificato.

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