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LEGGE N. 221/2015 (cd Collegato Ambientale): IN VIGORE DAL 02 FEBBRAIO NUOVE MISURE AMBIENTALI

01/03/2016
Il 02 febbraio è entrata in vigore la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (GU n. 13 dd. 18/01/16) (cd. “collegato ambientale o legge sulla Green Economy) che introduce importanti novità in materia di acque, rifiuti, appalti verdi .
Di seguito alcune delle modifiche apportate in materia di rifiuti:

art. 49 Miscelazione rifiuti
Attraverso l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) del DLgs n. 152/06 , si stabilisce cke le miscelazioni non vietate ai sensi dell’art. in questione non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 , “non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”

 

Art. 60 c. 3 Manutenzione idrica e registri di carico
Attraverso l’aggiunta di un nuovo comma 3-bis all’art. 190 (registri di carico e scarico) del DLgs n. 152/06 , la norma consente ai soggetti che effettuano attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato ( e degli impianti a queste connessi9 di poter tenere i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza.

 

Art. 69 Rifiuti di parrucchieri, istituti di bellezza e tatuatori
Attraverso la modifica del Dl 201/2011 ( cd. Salva Italia ) , la norma modifica il regime semplificato per la gestione dei rifiuti pericolosi da parte di estetisti e tatuatori, allargandone il campo di applicazione.
In particolare:

  • Si specifica con maggiore chiarezza che le semplificazioni si applicano a tutti i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei Codici Ateco 96.02.01 ( Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere ) , 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 ( Attività di tatuaggio e piercing);
  • Il campo di applicazione delle semplificazioni si allarga a ricomprendere anche le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C.;
  • Le semplificazioni si applicano a tutti i rifiuti pericolosi ( non più solo ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo CER 180103*);
  • Il trasporto in conto proprio , nei limiti di 30 Kg/die, può avere come destinazione qualsiasi impianto autorizzato allo smaltimento ( è stato eliminato il riferimento alla termodistruzione).
  • L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e di comunicazione MUD si intendono assolti tramite la compilazione e conservazione del formulario, anche tramite associazioni imprenditoriali.
  • L’adesione alle procedure semplificate assolve anche agli obblighi in materia di controllo del tracciabilità dei rifiuti.

Art. 46 Discarica e rifiuti con pci > 13.000 KJ/kg
Viene in maniera definitiva abrogato il divieto previsto dal DLgs n. 36/2003 ( discariche di rifiuti) di conferire in discarica rifiuti con Pci > 13.000 KJ/kg , originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2017 ma mai entrato in vigore a seguito delle ripetute proroghe intervenute negli anni.

 

Art. 29 c. 6 Imprenditori agricoli e formulario
Integrando l’art. 193 del  DLgs n. 152/06 , la norma stabilisce che gli imprenditori agricoli  di cui all’art. 2135 C.C. possono delegare la tenuta e la compilazione del formulario alla cooperativa agricola di cui sono soci  che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo

 

Art. 30 rifiuti in rame o di metalli ferrosi e non ferrosi
E’ stato introdotto un nuovo comma ( 1bis) all’art. 188-bis del DLgs n. 152/06  che recita: “ il produttore iniziale  o altro detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti , ovvero a un Ente o impresa che effettua  le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti , in conformità all’art. 212 c. 5 , ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti , autorizzati ai sensi delle disposizioni della Parte IV del presente decreto . Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina dell’art. 266 c. 5 “ , ( art. 266 c. 5 deroghe al regime autorizzatorio previste per i rifiuti  cd. “ambulanti ).

 

NDR –osservazioni art. 30
Si parla di metalli ferrosi e non ferrosi  precisando poi che si tratta anche del rame , ma questo non è forse un metallo non ferroso?
Si  enuncia che “  il produttore iniziale  o altro detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti , ma già la normativa di settore prevede ciò . Qual è l’utilità di ribadirla espressamente per tali tipologie di rifiuti?  Cosa significa che “…deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti…” ?  le aziende iscritte all’ Albo in cat. 9 (Bonifica dei siti) possono ritirare rifiuti di  rame o di metalli ferrosi e non ferrosi?

 

Art. 41 Gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici
La norma stabilisce che i Consorzi  che gestiscono tali RAEE devono adottare , per ogni nuovo modulo immesso sul mercato di pannelli fotovoltaici , un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione  delle medesime tipologie di quelle richieste nel disciplinare adottato  dal Gse a dicembre 2012 (DM 05/05/2011 – DM 05/07/2012)

 

Art 56 Bonifiche amianto
La norma introduce un credito d’imposta (50% delle spese sostenute)  per i soggetti titolare di  reddito d’impresa che nel 2016 effettueranno interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia. Il credito  d’imposta, che non spetta per investimenti inferiori a 20.000 € , viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. Limite di spesa complessivo: € 5,536 milioni per l’anno 2016 , € 6,018  milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Per la bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto, la norma prevede lo stanziamento  di € 17 milioni per il triennio  2015-2017.

 

Art . 5 c. 4 e 5 Infortuni in itinere in bicicletta
Si segnala , inoltre, il disposto dell’art. 5 c. 4 e 5 della L. 221/2015 che stabilisce che i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta possono beneficiare  della piena tutela anche qualora non si avvalgano di piste ciclabili.  Vengono modificati gli artt. 2 e 210 del T.U. n. 1124/65 con l’introduzione di un nuovo comma “ L’uso del velocipede , come definito ai sensi dell’art. 50 del DLgs n. 285/92  deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”. Quindi affinchè l’infortunio sia  indennizzabile ora  è sufficiente che sussistano le condizioni generali per l’infortunio in itinere.