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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 28 APRILE 2015 N. 8585

Sicurezza sul lavoro-Obblighi del datore di lavoro ex articoli 43 DLgs n. 626/1994 e 77 DLgs n. 81/2008 – Lavaggio indumenti di protezione dipendenti.


Massima: Vige un obbligo in capo al datore di lavoro di provvedere alla manutenzione, ivi compreso il lavaggio degli indumenti usati dai lavoratori in quanto DPI. Con sentenza 28 aprile 2015 n. 8585 la Corte di Cassazione ha confermato che grava sul datore di lavoro l’onere di garantire l’idoneità degli indumenti di protezione forniti al lavoratore, non solo al momento della consegna degli stessi, ma anche durante tutto il periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.

 
L’art. 43 del DLgs n. 626/1994 , sostituito dall’art. 77 del DLgs n. 81/2008 , prevede dunque che i capi di protezione debbano essere adeguatamente mantenuti a spese del datore di lavoro.

 
Nel caso specifico si trattava del titolare de un’azienda di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani.