Ricorderete che già lo scorso 18 febbraio 2015 , ad opera della Legge n. 116/2014 di conversione del Dl n. 91/2014 cd decreto “competitività”, sono state dettate nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti.
Ora, dal 01 giugno 2015 entreranno in vigore il Regolamento UE n. 1357/2014 , la Decisione n. 2014/955/UE e, dal 18/06/2015, il Regolamento UE n. 1342/2014 .
Le principali novità
Regolamento UE N. 1357/2014
Il Regolamento modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE , corrispondente all’Allegato I del Dlgs n. 152/06 Parte IV , variando l’elenco delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e apportando diverse modifiche all’attuale sistema di classificazione dei rifiuti ( introduzione criteri specifici, ridenominazione delle classi di pericolo, introduzione concetto “valore soglia” , sostituzione frasi di rischio con le classi -categorie e indicazioni di pericolo previste dal CLP , modifica di alcuni limiti di concentrazione per alcune classi di pericolo , etc) .
Il regolamento abroga , altresì, alcune direttive, in particolare la Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE con pieno effetto dal 01 giugno 2015. A titolo di deroga, le due direttive possono applicarsi ad alcune miscele fino al 1° giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della Direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
Decisione N. 2014/955/UE
La Decisione 2014/955/UE , sostituirà la Decisione 2000/532/CE ovvero il provvedimento recante l’ elenco europeo dei rifiuti (elenco CER) recepito nell’ordinamento nazionale nell’allegato D alla Parte IV del Dlgs n. 152/06.
Le novità riguardano l’elenco stesso dei rifiuti con l’introduzione di nuovi CER e la rivisitazione di alcune descrizioni oltre alla riscrittura dell’introduzione del provvedimento con nuove indicazioni .
Regolamento UE N. 1342/2014
Modifica il regolamento 850-04 introducendo nuove sostanze e nuovi limiti all’elenco dei POP (Inquinanti Organici Persistenti ). Questo decreto impatta direttamente sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica essendo i POP richiamati nel DM 27/09/2010.
COSA FARE
Alla luce delle importanti novità di imminente applicazione anche nel ns. ordinamento nazionale , si suggerisce l’avvio delle seguenti specifiche attività:
- esecuzione di nuove analisi chimiche di caratterizzazione sui rifiuti nel caso di certificati scaduti o di nuovi rifiuti prodotti secondo i dettati del Reg. n. 1357/2014 o revisione dei certificati ancora in corso di validità a cura del Laboratorio di analisi che li ha emessi, ai fini dell’individuazione delle caratteristiche di pericolo HP. Anche per i rifiuti per i quali non sono state effettuate analisi chimiche ( es. batterie , tubi neon, apparecchiature elettriche fuori uso, etc) si suggerisce di procedere con il riesame delle caratteristiche di pericolo attribuite
- ricognizione dei rifiuti prodotti e corretta attribuzione del CER ( secondo nuovo elenco CER di cui alla Decisione n. 2014/955/UE)
- individuazione dell’ assoggettabilità alla normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose su strada
- verifica della corretta gestione dei rifiuti in Azienda dal punto di vista documentale ( registro carico/scarico, formulari, SISTRI, autorizzazioni trasportatori, intermediari, smaltitori/recuperatori ) e organizzativo ( deposito temporaneo, imballaggi, etichettatura colli, etc) anche in seguito ai risultati delle valutazioni di cui ai punti precedenti
- incontro aziendale con i referenti interessati per fare il punto sull’eventuale nuovo assetto introdotto dall’applicazione delle nuove norme
Si segnala che è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che, non avendo potere di modifica della normativa europea di cui sopra, andrà a sostituire gli Allegati I e D alla Parte IV del DLgs n. 152/2006.
Inoltre, il Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 maggio scorso ha avanzato alcune osservazioni sul DM , fra le quali quella più rilevante riguarda la caratteristica di pericolo HP14 “eco tossico” di cui lo schema di DM consentiva la ricerca secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7 e per la quale il Consiglio di Stato censura il fatto che lo schema di DM “trascura la nota finale” del regolamento n. 1357/2014/UE laddove prevede che “ l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti dall’Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE”.