1. Premessa
Il Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 – in vigore dal 9 agosto , ha introdotto importanti novità in materia di reati ambientali, introducendo disposizioni urgenti per contrastare le attività illecite legate ai rifiuti con pene più severe e con un impatto diretto sulla responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal Decreto Legislativo nr. 231/2001. In particolare, le modifiche riguardano l’art. 25-undecies, che definisce i reati ambientali rilevanti come presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
2. Art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001
L’articolo 25-undecies disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali. In concreto, stabilisce che le imprese possono essere chiamate a rispondere con sanzioni pecuniarie e interdittive quando i loro apicali, dirigenti o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza commettano determinati reati ambientali nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Le sanzioni previste per l’ente includono:
- sanzioni pecuniarie (fino a milioni di euro a seconda della gravità);
- sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, interdizione dall’esercizio dell’attività, ecc.).
L’articolo Art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 si collega al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) e al Codice penale, individuando i reati presupposto.
3. Reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies
Prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 116/2025, i reati ambientali che possono comportare responsabilità dell’ente comprendono:
3.1 Reati previsti dal Codice penale:
· Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale;
· Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale;
· Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
· Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo;
· Art. 452-octies c.p. – Omessa bonifica;
· Art. 452-terdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
· Art. 452-quaterdecies c.p. – Combustione illecita di rifiuti.
3.2 Reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006):
· Art. 137 TUA – Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati o con sostanze pericolose;
· Art. 256 TUA – Gestione illecita di rifiuti;
· Art. 256-bis TUA – Combustione illecita di rifiuti;
· Art. 257 TUA – Bonifica dei siti inquinati omessa o insufficiente;
· Art. 258 TUA – Violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti;
· Art. 259 TUA – Traffico illecito di rifiuti;
· Art. 260 TUA – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
· Art. 260-bis TUA – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
· Art. 255-bis TUA – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (introdotto dal D.L. 116/2025);
· Art. 255-ter TUA – Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi (introdotto dal D.L. 116/2025).
3.3 Reati previsti da altre normative speciali:
· Reati in materia di tutela dell’ozono stratosferico;
· Reati in materia di protezione delle acque e dell’aria;
· Violazioni relative alla protezione di specie animali e vegetali protette.
4. Novità introdotte dal D.L. 116/2025
4.1 Estensione dei reati presupposto
Il decreto ha ampliato l’elenco dei reati rilevanti ai fini dell’art. 25-undecies, includendo in particolare gli artt. 255-bis e 255-ter TUA, oltre a rafforzare la rilevanza di fattispecie già presenti (es. combustione illecita di rifiuti).
4.2 Inasprimento delle pene
· Alcune contravvenzioni sono state trasformate in delitti, con conseguente aumento della pena detentiva.
· Sono state aumentate le sanzioni pecuniarie per gli enti in caso di condanna.
4.3 Estensione delle sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001 si applicano ora a un maggior numero di fattispecie ambientali.
4.4 Rafforzamento della responsabilità del management
· Introduzione di una responsabilità autonoma del titolare dell’impresa o del dirigente per omessa vigilanza.
· Rilevanza anche dei reati colposi.
4.5 Modifiche processuali
· Estensione dei casi esclusi dall’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
· Arresto in flagranza differita per nuove ipotesi di reato.
5. Implicazioni pratiche per le imprese
5.1 Aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231
Le imprese possono aggiornare i propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.C. 231) per includere le nuove fattispecie. La compilazione del M.O.G.C. (Modello di Internal Governance and Compliance) diventa necessaria per documentare l’effettiva attuazione dei controlli.
È fondamentale sottolineare che sia il M.O.G.C, sia l’Organismo di Vigilanza (OdV) devono essere concreti, reali ed effettivi, non meri adempimenti formali o strumenti di facciata. Un M.O.G.C. 231, redatto solo sulla carta, senza reale applicazione pratica, espone l’ente a violazioni pesanti e conseguenze sanzionatorie rilevanti, vanificando ogni presunzione di esimente.
Inoltre, un M.O.G.C. che non includa le prescrizioni del D.L. 116/2025 risulta incompleto e quindi inefficace. Analogamente, un OdV privo di competenze ambientali specifiche rischia di non essere in grado di vigilare efficacemente, con conseguente esposizione dell’ente a grandissime responsabilità di natura penale.
5.2 Rafforzamento dei controlli interni
· Sistemi di monitoraggio e tracciabilità;
· Controlli a campione;
· Attenzione alle autorizzazioni amministrative.
5.3 Formazione del personale e ruolo dell’OdV
· Formazione periodica su reati ambientali;
· Aggiornamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV);
· Inserimento di un esperto ambientale nell’OdV, per garantire la valutazione giuridica, specialistica dei rischi ambientali e supportare l’attività di vigilanza.
5.4 Responsabilità del vertice aziendale
· Dimostrare l’adozione di misure efficaci di prevenzione in materia ambientale;
· Evitare vigilanza superficiale o omessa.
·
6. Raccomandazioni operative
1. Audit ambientale: analisi completa delle procedure aziendali;
2. Aggiornamento M.O.G.C. 231 e compilazione M.O.G.C. con applicazione reale e non meramente cartacea;
3. Formazione mirata per dipendenti e dirigenti;
4. Inserimento di un esperto giuridico ambientale, (di comprovata esperienza professionale) nell’OdV;
5. Inserimento di un esperto tecnico specializzato in materia ambientale nell’O.D.V.
6. Whistleblowing per comportamenti a rischio;
7. Controllo fornitori lungo tutta la filiera.
7. Conclusioni
Il D.L. 116/2025 rappresenta un rafforzamento della disciplina ambientale e amplia l’ambito dell’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, con nuove fattispecie e sanzioni più severe. Si precisa che non è un’obbligo, ma a nostro giudizio è fortemente consigliato che le imprese adeguino tempestivamente i propri sistemi di governance e compliance, compilare il MIGC e garantire competenze Giuridiche e tecniche specializzate, nell’OdV.
È decisivo che tali strumenti non rimangano vuoti adempimenti formali, ma si traducano in controlli concreti, effettivi e operativi: solo così è possibile evitare violazioni pesanti e tutelare realmente l’ente.
8. In sintesi:
La compliance ambientale è oggi un fattore imprescindibile per la tutela giuridica, economica e reputazionale delle aziende. Un M.O.G.C. incompleto o un OdV non competente rischiano di rendere inefficace l’intero sistema di prevenzione e protezione dell’ente.

