dati-raccolta-differenziata-differenze-smaltimento-rifiuti-nord-sud-video

Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti : dipanati i dubbi sulla normativa applicabile, modificato l’allegato D alla parte IV del DLgs n. 152/06

26 giugno 2017
Il  DL 20 giugno 2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” , all’art. 9 , modifica, a partire dal 21 giugno 2017, l’Allegato D, Parte IV del DLgs n. 152/06, stabilendo che  “I  numeri  da  1  a  7  della  parte  premessa  all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152 sono sostituiti  dal  seguente:  «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.
Con tale provvedimento  viene  di fatto  sancita la prevalenza delle norme comunitarie contenute nella Decisione 2014/955/CE e  nel  Regolamento  (UE) n. 1357/2014.
Recentemente  il Tribunale ordinario di Roma con ordinanza 2 marzo 2017 n. 63 , con un procedimento penale,  era tornato sul merito della classificazione dei rifiuti con riferimento alla disciplina applicabile  asserendo che la   L. 116/2014   – che aveva introdotto  a far data dal 18 febbraio 2015  nuovi  criteri  per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti  modificando l’allegato D alla parte IV del DLgs n. 152/06 –  poteva essere stata abrogata   dall’entrata in vigore il 01 giugno 2015  del Regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione 2014/955/UE.