26 giugno 2017
Il DL 20 giugno 2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” , all’art. 9 , modifica, a partire dal 21 giugno 2017, l’Allegato D, Parte IV del DLgs n. 152/06, stabilendo che “I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.
Con tale provvedimento viene di fatto sancita la prevalenza delle norme comunitarie contenute nella Decisione 2014/955/CE e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014.
Recentemente il Tribunale ordinario di Roma con ordinanza 2 marzo 2017 n. 63 , con un procedimento penale, era tornato sul merito della classificazione dei rifiuti con riferimento alla disciplina applicabile asserendo che la L. 116/2014 – che aveva introdotto a far data dal 18 febbraio 2015 nuovi criteri per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti modificando l’allegato D alla parte IV del DLgs n. 152/06 – poteva essere stata abrogata dall’entrata in vigore il 01 giugno 2015 del Regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione 2014/955/UE.
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