26 giugno 2017
Decorrerà dal 05 luglio 2018 l’applicazione della nuova definizione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico” così come stabilito dal Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 08 giugno 2017 n. 2017/997/UE ( GUUE dd. 14/06/2017 n. L 150). Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esso modifica l’allegato III ( elenco delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti ) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:
1) la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:
«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
– I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
– I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
– I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
– I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.
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(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;”
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2) la nota sotto la voce relativa all’HP 15 è soppressa.