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ADR: dal 01.01.2023 scatta l’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose/rifiuti pericolosi o DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor) anche per i “puri” speditori.

Con l’ADR2019 è stato esteso l’obbligo della nomina del Consulente ADR anche alle aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore. La designazione deve essere effettuata entro il 31.12.2022.

Ricordiamo che le norme ADR e quelle sul consulente sono applicabili non solo alle aziende che trasportano merci pericolose via strada ma anche a quelle che effettuano carico/scarico e altre operazioni accessorie al trasporto, ad esempio, imballaggio e riempimento; inoltre riguardano sia le merci pericolose che i rifiuti pericolosi.  

Cap. 1.2.1. definizioni

Speditore: l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Cap. 1.6.1 deroghe

1.6.1.44: Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

Cap. 1.8.3 consulente per la sicurezza

1.8.3.1 Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d’imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti” , incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

 Art.11 c.2 D.Lgs n. 35/2010

Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

Il ruolo del consulente può essere ricoperto dal legale rappresentante, personale interno o esterno all’azienda; requisito necessario è il possesso del Certificato di formazione professionale che viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo superamento di un esame.

Sanzioni e responsabilità estesa

Il mancato rispetto da parte dell’impresa dell’obbligo di nomina del Consulente ADR comporta, ai sensi dell’art. 12 del DLgs n. 35/2010, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro.

La mancata comunicazione della nomina all’autorità competente comporta invece una sanzione pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Le sanzioni sopra indicate potrebbero non sembrare pesanti trattandosi altresì di sanzioni di natura amministrativa, ma vanno considerate unitamente alle conseguenze molto gravi che la mancanza del Consulente ADR comporta nel caso di accadimento di un sinistro con lesioni a persone fisiche.

Va anche considerato che in caso di sinistri con danni, in mancanza di nomina del Consulente, le compagnie di assicurazione potrebbero non rispondere per la responsabilità civile.

Altro aspetto di rilievo riguarda le implicazioni penali e quelle legate al DLgs n. 231/2001 a carico dell’azienda nel caso di incidente sul lavoro che abbia coinvolto delle persone fisiche ( art. 25-septies )

Lo staff tecnico della SI.ECO. SICUREZZA ED ECOLOGIA SRL comprende consulenti ADR, RID,IMDG e ICAO e tecnici esperti in materia di gestione dei rifiuti.

Se volete nominare un consulente esterno o volte richiederci informazioni o un preventivo, chiamateci, siamo a disposizione!